I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro (art. 74 del Testo Unico sulla Sicurezza - D.lgs 81/2008).
Il datore di lavoro individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di entità del rischio, frequenza dell'esposizione al rischio, caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore e prestazioni del DPI.
Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti.
Infine, il datore di lavoro ha l'obbligo di:
Il datore di lavoro ha l'obbligo di coinvolgere il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in merito alla scelta dei DPI.
A sua volta, per il RSPP viene stabilito l'obbligo di fornire informazioni ai lavoratori sui dispositivi di protezione adottati (art. 33 D.lgs 81/2008).
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha la possibilità di individuare le misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori che rappresenta (DPI).
I lavoratori sono obbligati a sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari.
Utilizzano i DPI messi a loro disposizione in conformità all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
I lavoratori provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione e non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
Al termine dell'utilizzo seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.