Il Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) viene definito dall'art. 74 del Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs 81/2008) come una qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
I DPI vengono suddivisi in tre categorie, relativamente alla loro capacità di salvaguardare dai rischi il lavoratore che li indossa (art. 4 D.lgs. 475/1992):
DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. La persona che usa il DPI deve avere la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi.
Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:
Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie. Ricadono in questo gruppo un vasto numero di Dispositivi di Protezione Individuale, in grado di rispondere alle esigenze dei settori industriali più disparati quali il chimico, l'edile, il farmaceutico, l'igiene ambientale, la manutenzione stradale, ecc.
DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.
La persona che usa il DPI non deve avere la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi.
Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
I DPI devono essere conformi alle norme riportate nel D.lgs 475/1992, essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore, essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore, poter essere adattati all'utilizzazione secondo le sue necessità.
In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Per i DPI appartenenti alla Prima Categoria è necessario che essi siano accompagnati dalla dichiarazione di conformità del costruttore, abbiano il marchio CE seguito dalle ultime due cifre dell'anno di fabbricazione e che sia presente la documentazione tecnica di costruzione del fabbricante contenente le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e disinfezione.
Per i DPI di Seconda Categoria deve essere presente, oltre a quanto previsto per quelli di Prima Categoria, l'attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato, che viene evidenziato dalla presenza del contrassegno numerico dell'organismo di controllo e certificazione a fianco del marchio CE.
Infine, per i DPI di Terza Categoria deve essere presente, oltre a quanto previsto per la prima e la seconda, la certificazione del sistema di qualità del costruttore e, all'interno di questa, il controllo del prodotto finito.
L'art. 74 del Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs 81/2008) specifica quali indumenti e attrezzature non devono essere considerate DPI: