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Categorie e requisiti dei DPI

Il Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) viene definito dall'art. 74 del Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs 81/2008) come una qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Le tre categorie di DPI

I DPI vengono suddivisi in tre categorie, relativamente alla loro capacità di salvaguardare dai rischi il lavoratore che li indossa (art. 4 D.lgs. 475/1992):

DPI di Prima Categoria

DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. La persona che usa il DPI deve avere la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi.
Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:

  • azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
  • azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
  • rischi derivanti dal contratto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50°C;
  • ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
  • urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
  • azione lesiva dei raggi solari.

DPI di Seconda Categoria

Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie. Ricadono in questo gruppo un vasto numero di Dispositivi di Protezione Individuale, in grado di rispondere alle esigenze dei settori industriali più disparati quali il chimico, l'edile, il farmaceutico, l'igiene ambientale, la manutenzione stradale, ecc.

DPI di Terza Categoria

DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.
La persona che usa il DPI non deve avere la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi.
Rientrano esclusivamente nella terza categoria:

  • gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
  • gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
  • i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
  • i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100°C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
  • i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50°C;
  • i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
  • i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.

I requisiti dei DPI

I DPI devono essere conformi alle norme riportate nel D.lgs 475/1992, essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore, essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore, poter essere adattati all'utilizzazione secondo le sue necessità.
In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Per i DPI appartenenti alla Prima Categoria è necessario che essi siano accompagnati dalla dichiarazione di conformità del costruttore, abbiano il marchio CE seguito dalle ultime due cifre dell'anno di fabbricazione e che sia presente la documentazione tecnica di costruzione del fabbricante contenente le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e disinfezione.

Per i DPI di Seconda Categoria deve essere presente, oltre a quanto previsto per quelli di Prima Categoria, l'attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato, che viene evidenziato dalla presenza del contrassegno numerico dell'organismo di controllo e certificazione a fianco del marchio CE.

Infine, per i DPI di Terza Categoria deve essere presente, oltre a quanto previsto per la prima e la seconda, la certificazione del sistema di qualità del costruttore e, all'interno di questa, il controllo del prodotto finito.



Non sono DPI ...

L'art. 74 del Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs 81/2008) specifica quali indumenti e attrezzature non devono essere considerate DPI:

  • gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
  • le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
  • le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
  • le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
  • i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
  • i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
  • gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
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